Negli ultimi mesi, molte aziende e professionisti digitali hanno ricevuto comunicazioni insistenti su un presunto obbligo universale riguardo all’accessibilità dei siti web. Email dal tono allarmante, pubblicità sponsorizzate che prospettano sanzioni imminenti e inviti a "mettersi in regola subito" stanno generando confusione. È il momento di chiarire chi deve davvero adeguarsi e in quali casi, separando ciò che è reale da ciò che viene usato per fare leva sulla paura.
Il termine "accessibilità digitale" è ormai ovunque. Non c’è agenzia web o consulente che non lo inserisca nei propri messaggi. E in parte è giusto: l’accessibilità non è solo una questione tecnica, ma anche di inclusione e qualità. Allo stesso tempo, molti stanno usando la normativa europea come leva commerciale, diffondendo informazioni incomplete o volutamente esagerate. Alcuni messaggi fanno pensare che ogni sito web debba essere accessibile al 100% entro giugno, pena multe o oscuramenti. Non è così. E la legge è molto più precisa di quanto si voglia far credere.
Parliamo di un insieme di caratteristiche che rendono un sito web o un’app fruibile anche da persone con disabilità visive, motorie o cognitive. Gli strumenti assistivi più comuni sono i lettori vocali, le tastiere alternative, i dispositivi braille. Un sito accessibile è, per esempio, quello che può essere navigato senza mouse, che ha testi chiari e leggibili, che permette ai lettori vocali di interpretare correttamente il contenuto. Elementi come il contrasto tra colori, le dimensioni dei caratteri e l’uso corretto delle etichette nei form fanno parte di questa impostazione.
Il punto di riferimento è la normativa europea chiamata European Accessibility Act (EAA). È una direttiva che impone alcuni requisiti per l’accessibilità di prodotti e servizi digitali, con l’obiettivo di eliminare le barriere all’uso del web da parte delle persone con disabilità. L’Italia ha recepito questa direttiva con un decreto che prevede l’adeguamento entro il 28 giugno 2025 per alcune categorie ben precise di soggetti.
Va sottolineato che non si parla di “tutti i siti”, ma solo di prodotti e servizi specifici offerti da aziende che superano certe soglie economiche o di personale.
L’obbligo riguarda solo le aziende che:
Hanno più di 10 dipendenti
Oppure registrano un fatturato superiore a 2 milioni di euro all’anno
Se una realtà non rientra in uno di questi due parametri, non è soggetta all’obbligo, anche se offre servizi digitali. Non è una questione morale, ma di legge.
Il secondo elemento che determina l’obbligo è il tipo di servizio offerto online. Solo alcune tipologie rientrano nel campo di applicazione della direttiva. Ecco quali sono:
Servizi di comunicazione elettronica (telefonia, internet, ecc.)
Servizi bancari (home banking, app per gestire conti correnti)
E-commerce (negozi online che permettono acquisti diretti)
Servizi di trasporto pubblico (acquisto biglietti, orari, tracciamento)
Media audiovisivi (piattaforme streaming, contenuti on demand)
E-book e lettori digitali (app o dispositivi per la lettura digitale)
Se un sito web non rientra in nessuna di queste categorie, e l’azienda proprietaria non supera le soglie indicate, non è soggetto all’obbligo di legge.
I freelance, le microimprese e molte PMI non sono obbligati ad adeguarsi, almeno non dal punto di vista normativo. Ma questo non significa che l’accessibilità debba essere ignorata. Rendere un sito più semplice da usare, comprensibile da chi ha difficoltà visive o motorie, leggibile in tutte le condizioni, è una scelta intelligente. Migliora l’esperienza dell’utente e spesso anche il posizionamento nei motori di ricerca. Ma non deve essere spacciata per un obbligo universale.
Rendere un sito accessibile non è un processo da specialisti irraggiungibili. Esistono strumenti e linee guida che aiutano a partire in modo pratico.
Ecco alcune azioni che chiunque può mettere in pratica:
Assicurarsi che il sito sia navigabile da tastiera
Verificare il contrasto tra testo e sfondo
Utilizzare font leggibili e dimensioni flessibili
Inserire testi alternativi nelle immagini
Strutturare i contenuti con titoli coerenti e logici
Queste modifiche non richiedono grandi investimenti, ma migliorano subito la qualità dell’interfaccia.
Per fare una verifica rapida, esistono tool gratuiti e affidabili:
WAVE (https://wave.webaim.org) analizza accessibilità e contrasti
Lighthouse di Google Chrome include un audit sull’accessibilità
axe DevTools è un’estensione browser con controlli mirati
Con questi strumenti si può capire se il proprio sito ha elementi critici e dove intervenire.
In molti stanno usando l’argomento “accessibilità” per vendere a ogni costo. Si leggono frasi come “Sarai sanzionato”, “Il tuo sito sarà oscurato”, “Agisci prima che sia troppo tardi”. Chi riceve questi messaggi dovrebbe verificare sempre le fonti. È utile confrontare ciò che viene detto con i testi ufficiali della normativa. Nessuna agenzia, consulente o software può stabilire se sei obbligato o meno senza conoscere il tipo di attività e i dati economici della tua impresa. Se hai dubbi, rivolgiti a un esperto in ambito legale o fiscale.
1. Tutti i siti web devono essere accessibili entro il 28 giugno 2025?
No. Solo quelli che rientrano in specifiche categorie di servizi e superano certe soglie dimensionali.
2. Sono un libero professionista: devo adeguarmi?
No, se non superi i 10 dipendenti o i 2 milioni di fatturato, e non offri servizi tra quelli indicati.
3. Ho un piccolo e-commerce: rientro nell’obbligo?
Dipende dal fatturato e dai dipendenti. Se sei sotto le soglie, non hai obblighi legali, anche se è consigliabile migliorare l’usabilità.
4. Le pubbliche amministrazioni hanno regole diverse?
Sì. Sono soggette a norme già in vigore da tempo. Devono rispettare requisiti tecnici più stringenti.
5. Come posso sapere se il mio sito è accessibile?
Usa strumenti gratuiti come WAVE o Lighthouse per avere una panoramica iniziale.
6. Ci sono sanzioni previste?
Sì, ma solo per chi è effettivamente soggetto all’obbligo. Le sanzioni riguardano la mancata conformità di servizi digitali soggetti alla normativa.